Care amiche, cari amici, dopo una insistita e decisa azione di pressione condotta da questa Unione, finalmente è stata pubblicata dall’INPS la circolare n. 74 del 21 aprile 2017 Prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità. Non computabilità del reddito da casa di abitazione, nella quale l’Istituto comunica che non verrà più preso in considerazione il reddito della casa di abitazione, ai fini della concessione delle prestazioni di invalidità civile, cecità civile e sordità (categoria INVCIV).

Dal dettato della circolare, sono confermate tutte le previsioni già anticipate con nostri messaggi inviati il 20 ottobre ed il 18 novembre ultimi scorsi.

L’INPS, che in più occasioni è stato sollecitato dall’Unione a prendere una posizione dirimente, ha deciso di modificare il criterio per la concessione delle prestazioni di invalidità civile, cecità (vedi la pensione di cieco civile, soggetta, come è noto, al limite reddituale personale lordo annuale) e sordità, alla luce del consolidato orientamento positivo adottato in tal senso dalla Corte di Cassazione, che esclude dal computo dei redditi la casa di abitazione.

Qui di seguito la Circolare da scaricare:

Circolare numero 74 del 21-04-2017

Fonti giurisprudenziali:

Cassazione, sezione Lavoro, sentenza numero 21529 del 2016

Cassazione, sezione Lavoro, sentenza numero 14026 del 2016

Cassazione, sezione Lavoro, sentenza numero 4674 del 2015

Cassazione, sezione Lavoro, sentenza numero 27381 del 2014

Cassazione, sezione Lavoro, sentenza numero 9552 del 2014

Cassazione, sezione Lavoro, ordinanza numero 4410 del 2014, che ha visto ricorrere, contro l’INPS, proprio una persona cieca totale. Si legge nel dispositivo della sentenza: <la casa di abitazione di un soggetto totalmente cieco non costituisce reddito imponibile ai fini dell’erogazione della pensione di invalidità>)

Cassazione, sezione Lavoro, sentenza numero 20387 del 2013

Cassazione, sezione Lavoro, ordinanza numero 16972 del 2013

Cassazione, sezione Lavoro, sentenza numero 14456 del 2012

Cassazione, sezione Lavoro, sentenza, numero 5497 del 2012

Non c’è al riguardo una fonte normativa, che disciplini specificatamente tale fattispecie concreta.

La posizione decisa dall’INPS è stata presa per estensione, a tali casi, del combinato disposto di due norme convergenti.

Fonti normative: art. 12 legge n. 118 del 30 marzo 1971 e art. 26 legge n. 153 del 30 aprile 1969.

Con l’occasione, ricordo quanto segue:

Decorrenza e gestione degli indebiti: dal 1° gennaio 2017. Da tale data, il reddito da casa di abitazione sarà escluso ai fini del diritto alle prestazioni d’invalidità civile, cecità e sordità, sia in fase di prima liquidazione, che in fase di ricostituzione di prestazioni già esistenti.

Gli arretrati saranno riconosciuti con decorrenza dalla medesima data.

Ricostituzione di prestazione, nell’ipotesi di applicazione del vecchio computo: le posizioni assicurative già liquidate, per le quali l’Istituto abbia calcolato anche i redditi della casa di abitazione, i quali poi si sono rivelati determinanti nel superamento dei limiti reddituali personali ai fini della concessione delle prestazioni categoria INVCIV, saranno soggette a ricostituzione ma gli arretrati verranno riconosciuti solo con decorrenza dal 1° gennaio 2017.

Dal tenore della circolare, si deduce che la procedura dovrebbe essere d’ufficio (vedi par. 3, a pag. 2).

Qualora però l’interessato, che si trovi nella fattispecie rappresentata (ovvero, è meglio ribadirlo, nella situazione del superamento del limite personale lordo annuale per i soli redditi della casa di abitazione) verifichi che la sua posizione assicurativa già esistente non sia stata ancora ricostituita d’ufficio, potrà sempre presentare all’Istituto richiesta di ricostituzione pensione per motivi reddituali.

Dato l’interesse generale per l’argomento, vi prego cortesemente di voler dare ampia e chiara diffusione alle presenti informazioni, nell’ambito della vostra afferenza territoriale.

Cordiali saluti.

Mario Barbuto

Presidente Nazionale

Si allegano documenti:

Circolare numero 73 del 14-04-2017

Circolare numero 173-1991

COMUNICATO UICI- CIRCOLARE INPS 73-2017

Definizione NON VEDENTI – Ministero della Sanità